Una società immobiliare, dopo aver rinunciato a una procedura di concordato preventivo, è stata dichiarata fallita su istanza del Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso della società. La Corte ha stabilito che la richiesta di fallimento del P.M. è valida anche se presentata dopo la rinuncia al concordato, poiché il procedimento non si estingue automaticamente. Inoltre, è stato ritenuto che il diritto di difesa della società sia stato rispettato, avendo avuto la possibilità di presentare memorie difensive.
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