Un cittadino straniero ha impugnato la convalida del suo trattenimento, lamentando la violazione del suo diritto di difesa a causa della notifica tardiva al legale d'ufficio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il diritto di difesa dello straniero è garantito se un difensore, anche un sostituto, partecipa effettivamente all'udienza e svolge le proprie argomentazioni. La Corte ha privilegiato l'esercizio concreto del diritto rispetto alla mera regolarità formale della procedura, confermando la validità del trattenimento basato sulla mancanza di documenti e sul conseguente rischio di fuga.
Continua »