La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esclusione di un litisconsorte necessario da un giudizio, come il coniuge non debitore nell'azione revocatoria di un fondo patrimoniale, costituisce un pregiudizio di per sé. Tale violazione del diritto al contraddittorio rende la sentenza nulla, senza che la parte esclusa debba dimostrare un ulteriore danno concreto. Il caso riguardava una banca che aveva agito contro il solo marito per revocare un fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi. La Corte ha accolto l'opposizione della moglie, annullando le sentenze precedenti e rinviando la causa al primo grado per un nuovo processo con la partecipazione di tutte le parti necessarie.
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