L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Società Contribuente la detrazione dell'IVA su fatture per sponsorizzazioni sportive, ritenendole operazioni soggettivamente inesistenti poiché emesse tramite una società cartiera. La Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto le ragioni della società, ritenendo che quest'ultima avesse agito in buona fede per alcune delle fatture contestate. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ufficio tributario, stabilendo che la semplice buona fede soggettiva non è sufficiente per salvare la detrazione delle imposte. Per evitare la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, la Società Contribuente deve dimostrare di aver utilizzato la massima diligenza esigibile da un operatore commerciale accorto, effettuando tutti i controlli necessari sui propri partner commerciali. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame basato su questo severo criterio.
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