La Corte di Cassazione esamina un ricorso relativo al diniego del differimento pena per un detenuto con gravi problemi di salute. La decisione si concentra sull'interpretazione dell'art. 146 del codice penale, che prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena quando le condizioni sanitarie del condannato sono incompatibili con la detenzione. La sentenza chiarisce i criteri di valutazione per il giudice, bilanciando il diritto alla salute del detenuto con le esigenze di sicurezza sociale, e illustra l'alternativa della detenzione domiciliare.
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