Un dipendente impiegato presso un distributore di carburanti ha citato in giudizio l'azienda datrice di lavoro per ottenere il trattamento di fine rapporto, il pagamento di straordinari, ferie non godute, indennità di preavviso e il ricalcolo di differenze retributive non corrisposte durante gli anni di servizio. I giudici di merito hanno riconosciuto esclusivamente il credito relativo al trattamento di fine rapporto, rigettando tutte le ulteriori pretese per carenza di adeguate prove a supporto. Il lavoratore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione dei testimoni e la mancata ammissione della perizia contabile. La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, stabilendo che la valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e condannando il ricorrente alle spese legali.
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