Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il caso riguardava un appello basato su un presunto difetto di motivazione, un motivo non previsto dalla legge per questo tipo di sentenza. La Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che l'impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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