Un imputato, condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale a otto mesi di reclusione, ha presentato autonomamente impugnazione dinanzi alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa del difetto di legittimazione processuale del ricorrente. La legge stabilisce infatti che il ricorso personale per cassazione non è più consentito. Gli atti di impugnazione, le memorie e i nuovi motivi devono essere obbligatoriamente redatti e sottoscritti da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale dei cassazionisti, munito di specifico mandato difensivo. A seguito di questo vizio formale insanabile, i giudici hanno definito il procedimento senza formalità in camera di consiglio, rigettando l'atto e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di procedura e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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