La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da un avvocato d'ufficio, poiché al momento della proposizione dell'impugnazione non era più un difensore non legittimato. La nomina di un difensore di fiducia da parte dell'imputata aveva infatti automaticamente revocato il mandato del precedente legale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, ma non a una sanzione pecuniaria, data l'assenza di sua colpa nella causa di inammissibilità.
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