Il Ricorrente, condannato in assenza a un anno di reclusione, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non aver conosciuto il processo a suo carico. Egli aveva nominato un difensore fiduciario ed eletto domicilio presso il suo studio, ma era poi diventato irreperibile in quanto senza fissa dimora. Il difensore aveva successivamente rinunciato al mandato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno stabilito che la mancata conoscenza del processo è dipesa da una colpevole inerzia del Ricorrente, il quale, dopo aver nominato un legale di fiducia, si è disinteressato della vicenda processuale. La nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio escludono l'incolpevole ignoranza del procedimento, gravando sull'imputato l'onere di mantenere i contatti con il proprio difensore.
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