La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5041/2024, ha stabilito che il compenso del difensore d'ufficio per un assistito insolvente, a carico dello Stato, deve includere anche le spese legali sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale giudizio è considerato una fase necessaria del tentativo di recupero del credito. La Corte ha chiarito che la scelta di farsi assistere da un altro legale, anziché difendersi in proprio, non preclude il diritto al rimborso.
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