L'Imputato, condannato in primo grado per ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. La notifica era stata tentata presso un indirizzo errato e, successivamente, inviata via PEC al difensore di fiducia con esito incerto. Senza ulteriori verifiche, la Cancelleria aveva nominato un difensore d'ufficio al quale era stato notificato l'atto. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, confermando la nullità della notifica e di tutti gli atti successivi, poiché il salto procedurale ha privato l'imputato della reale conoscenza del processo. Tuttavia, essendo decorsi più di dieci anni dal fatto senza interruzioni valide, la Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. L'Imputato ottiene così l'estinzione del reato e la cancellazione della condanna.
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