La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20227/2024, chiarisce i criteri per la determinazione della confisca del profitto del reato associativo a carico di una società. Viene riaffermato il principio di irretroattività, secondo cui il calcolo deve basarsi esclusivamente sulle condotte illecite poste in essere dopo l'introduzione del reato di associazione per delinquere nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001). La Corte ha rigettato il ricorso di una società di costruzioni, confermando la correttezza del calcolo effettuato dalla Corte d'Appello, che aveva tenuto conto sia della condotta associativa successiva alla novella legislativa del 2009, sia dei profitti dei reati-fine commessi nello stesso periodo.
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