La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso che contestava una condanna basata su dichiarazioni predibattimentali. La Corte ha ribadito che tali dichiarazioni, acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., possono essere la base esclusiva e determinante per l'accertamento di responsabilità, a condizione che siano state rese con adeguate garanzie procedurali e supportate da elementi di riscontro, come in questo caso il riconoscimento fotografico dell'autore del reato. Il ricorso è stato respinto in quanto mera ripetizione dei motivi d'appello e tentativo di riesaminare il merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
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