Un cittadino, condannato in via definitiva per estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha richiesto la revisione europea della propria condanna. Sosteneva che il suo processo si fosse basato su dichiarazioni della vittima lette in aula senza possibilità di controesame, in violazione del diritto al contraddittorio. A sostegno della richiesta, invocava una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (caso Cafagna contro Italia) che aveva condannato lo Stato italiano per un caso simile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità della richiesta. I giudici hanno chiarito che la revisione europea non può essere estesa automaticamente a casi analoghi se l'interessato non ha presentato ricorso a Strasburgo, a meno che non esista una "sentenza pilota" che accerti un difetto strutturale dell'intero sistema italiano, circostanza non sussistente in questo caso.
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