Un uomo viene condannato per la detenzione di oltre 8 kg di hashish. In sua difesa, porta le dichiarazioni autoaccusatorie del cognato. La Corte di Cassazione, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile, confermando la condanna. La Corte stabilisce che la confessione del terzo era illogica e non credibile, in quanto priva di riscontri e proveniente da un soggetto in difficoltà economiche, incapace di gestire un traffico di tale portata. La sentenza sottolinea il principio per cui il giudice di merito ha il compito di valutare l'attendibilità delle prove, e la Cassazione non può sostituirsi in tale valutazione se la motivazione è logica e coerente.
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