La Corte di Cassazione ha confermato il diritto dei macchinisti di una società di trasporti a percepire una **retribuzione feriale** comprensiva delle indennità di condotta e di riserva. La decisione si fonda sul principio europeo secondo cui il lavoratore, durante le ferie, deve trovarsi in una situazione economica analoga a quella dei periodi di servizio. Escludere tali voci, che pesano significativamente sullo stipendio mensile, creerebbe un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione del riposo. La Corte ha inoltre ribadito che la prescrizione dei crediti retributivi decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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