La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per ricettazione in concorso. Il primo, gestore di fatto di uno sfasciacarrozze abusivo dedito alla cannibalizzazione di auto rubate, contestava l'eccessivit della sanzione. Il secondo chiedeva una riduzione maggiore della pena. La Suprema Corte ha confermato la correttezza delle decisioni precedenti, ribadendo che la determinazione della pena spetta alla discrezionalit del giudice di merito. Quando la sanzione inflitta vicina al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice attenuato, essendo sufficiente definire la sanzione come congrua o equa. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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