L'Imputato, condannato per furto in abitazione aggravato da recidiva, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la recidiva e la determinazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La contestazione sulla recidiva non era stata sollevata in appello, rendendola improponibile in sede di legittimità. Riguardo alla determinazione della pena, i giudici hanno chiarito che la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la pena viene fissata al minimo edittale, non occorre una motivazione dettagliata, essendo sufficienti formule sintetiche come pena congrua. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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