Un condannato, precedentemente sottoposto al programma di protezione per collaboratori di giustizia, ha richiesto la concessione della detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanze a causa delle gravi condotte tenute dal soggetto durante il periodo protetto. L'uomo aveva infatti formulato false accuse di corruzione verso un funzionario di polizia, subendo condanne per calunnia e falso e la conseguente revoca del piano di tutela. Inoltre, non risultavano risarciti i danni né avviati percorsi lavorativi o risocializzanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. I giudici hanno confermato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede una concreta evoluzione positiva della personalità e l'assenza di rischio di recidiva, elementi del tutto incompatibili con la commissione di nuovi reati e la totale inerzia riparatoria.
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