La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza del GIP che negava la sospensione di un ordine di esecuzione pene concorrenti. Il caso riguardava un condannato già in detenzione domiciliare a cui era stata revocata una precedente misura di indulto, portando la pena residua a superare i tre anni. La Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di nuovi titoli esecutivi per soggetti già ammessi a misure alternative, il Pubblico Ministero deve investire il Magistrato di Sorveglianza secondo l'art. 51-bis ord. pen. Inoltre, è stato chiarito che il limite di pena residua per l'accesso ai benefici è di quattro anni, non tre.
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