La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36036/2024, ha stabilito che l'obbligo di elezione di domicilio per l'appello penale, previsto dall'art. 581, co. 1-ter c.p.p., non si applica all'imputato che si trovi in detenzione domiciliare, anche per altra causa. La Corte ha annullato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ritenendo l'obbligo un formalismo eccessivo e contrario al diritto di accesso alla giustizia.
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