L'imputato ha subito una condanna per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. La difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la contraddittorietà dei giudici di merito in merito all'origine lecita del denaro trovato addosso all'accusato. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Il verdetto di colpevolezza si regge solidamente su altri elementi decisivi, come la suddivisione della droga in dosi e le modalità di occultamento. In base al principio della prova di resistenza, la validità della condanna rimane intatta anche escludendo la provenienza del denaro contante. Il ricorrente deve quindi pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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