La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce la distinzione tra furto tentato e furto consumato. Viene stabilito che il reato si considera consumato nel momento in cui l'autore del fatto acquisisce la piena ed autonoma disponibilità della refurtiva, anche per un breve lasso di tempo. La mera sorveglianza a distanza da parte della polizia giudiziaria, non allertata dalla persona offesa, non è sufficiente a impedire la consumazione del reato, poiché non impedisce la rottura della signoria del bene tra il legittimo detentore e la cosa sottratta. Di conseguenza, il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile.
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