Un uomo, condannato in primo grado per truffa, ottiene in appello la riqualificazione del fatto in insolvenza fraudolenta, con una pena ridotta a quattro mesi di reclusione. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando la violazione del divieto di reformatio in pejus: a suo dire, la nuova pena, pur essendo inferiore alla precedente, era troppo distante dal minimo edittale del nuovo reato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il divieto di reformatio in pejus non viene violato se il giudice d'appello, nel riqualificare il fatto in un reato meno grave, calcola la pena partendo da un livello superiore al minimo edittale, purché la sanzione finale concreta non superi quella inflitta in primo grado.
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