Un indagato per reati di droga ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il suo difensore ha presentato il ricorso tramite PEC il 10 aprile 2026, giustificando la scelta con un presunto malfunzionamento del portale ministeriale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a partire dal primo aprile 2026, il deposito telematico del ricorso tramite il portale ufficiale è obbligatorio. L'uso della PEC è consentito solo in caso di malfunzionamento del sistema informatico, che deve però essere ufficialmente certificato o attestato dagli organi competenti. Non avendo la difesa fornito alcuna prova del guasto tecnico, l'invio tramite posta elettronica certificata è nullo. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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