L'Imputato è stato condannato per usura. Il suo difensore, colpito da un malore improvviso nella notte, ha inviato una richiesta di rinvio dell'udienza tramite posta elettronica certificata (PEC). Tuttavia, ha spedito l'atto all'indirizzo PEC del protocollo generale della Corte d'Appello anziché a quello specifico per il deposito degli atti penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il deposito telematico atti penali effettuato a un indirizzo errato e non abilitato rende l'atto giuridicamente inesistente. Di conseguenza, la mancata valutazione della richiesta da parte dei giudici non comporta alcuna nullità. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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