Un gruppo di dipendenti sanitari ha citato in giudizio l'Azienda ospedaliera di appartenenza lamentando un presunto demansionamento infermieri. A causa della carenza di personale ausiliario, i lavoratori erano stati adibiti a mansioni inferiori, chiedendo il risarcimento del danno alla professionalità. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo le mansioni inferiori giustificate da esigenze organizzative e rilevando la totale assenza di prove sul danno subito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che il risarcimento non è automatico e richiede la prova concreta del pregiudizio alla dignità professionale. Poiché i ricorrenti non hanno contestato specificamente la mancanza di prove sul danno, limitandosi a censurare solo l'assegnazione delle mansioni, il ricorso è stato definitivamente respinto.
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