Un infermiere dipendente di un'Azienda Sanitaria ha fatto causa al datore di lavoro lamentando un grave demansionamento. Il lavoratore sosteneva di essere stato costretto per anni a svolgere mansioni inferiori, proprie degli operatori socio-sanitari, a causa della carenza di personale ausiliario, chiedendo il risarcimento del danno alla professionalità. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, ritenendo le mansioni inferiori solo collaterali e giustificate da esigenze organizzative, evidenziando inoltre la totale assenza di prove sul danno subito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del dipendente. La Suprema Corte ha confermato che, in caso di demansionamento, il risarcimento non è mai automatico: il lavoratore ha il preciso onere di provare concretamente il pregiudizio subito alla propria dignità. Poiché il ricorrente non ha contestato adeguatamente la mancanza di prove sul danno, il ricorso è stato definitivamente respinto.
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