Alcuni soci impugnano una delibera assembleare di approvazione del bilancio di una clinica privata. Durante il giudizio d'appello, i soci perdono la loro qualità di soci, determinando la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione stabilisce che, in questo scenario, il giudice deve comunque valutare la soccombenza virtuale per stabilire chi debba pagare le spese di lite. Il giudice di rinvio condanna la società al pagamento delle spese, ritenendo che la delibera originaria fosse effettivamente annullabile. La Cassazione rigetta il successivo ricorso della società, confermando che la perdita della qualità di socio non esime il giudice dal valutare chi avrebbe perso la causa nel merito per regolare le spese processuali. La società ricorrente perde definitivamente e deve pagare le spese.
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