L'Azienda, concessionaria di servizi telefonici, ha versato in ritardo una tassa di concessione governativa, subendo una sanzione dall'Agenzia delle Entrate. Ha richiesto la definizione agevolata delle sanzioni tributarie, ma l'Agenzia ha negato, ritenendo che la lite riguardasse solo la riscossione e non rientrasse nelle casistiche ammesse. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che la definizione agevolata è applicabile anche alle sanzioni collegate a tributi già pagati, purché il rapporto tributario sia stato definito, anche tardivamente. Il diniego dell'Agenzia era illegittimo, portando all'estinzione del giudizio.
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