Un contribuente, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per IRPEF e IVA, aveva impugnato l'atto fino alla Corte di Cassazione. Durante il giudizio, ha presentato un'istanza per sospendere il processo, dichiarando di volersi avvalere della cosiddetta **definizione agevolata liti fiscali**, introdotta da una recente legge. La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, sospendendo il procedimento fino alla data prevista dalla normativa. La sentenza stabilisce che il contribuente ha il diritto di ottenere la sospensione del processo in ogni grado di giudizio per poter accedere alle procedure di 'pace fiscale', a condizione che ne faccia esplicita richiesta al giudice.
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