Una società e i suoi soci, dopo aver impugnato una cartella di pagamento, hanno presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, hanno depositato una rinuncia al ricorso, avendo aderito a una definizione agevolata della lite. La Corte di Cassazione, pur rilevando che la rinuncia non era stata notificata o accettata dalla controparte, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda sul principio della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che rende inutile la prosecuzione del giudizio.
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