Una cooperativa edilizia, in difficoltà nel pagare un mutuo bancario, stipula un accordo transattivo e delibera di addebitare a ciascun socio una quota di diecimila euro per coprire il debito. Un socio si oppone al pagamento, eccependo la violazione del principio di autonomia patrimoniale della cooperativa, secondo cui i soci non rispondono personalmente dei debiti sociali. Dopo il rigetto nei primi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione, rilevando la novità e l'importanza della questione riguardante la legittimità di tale ripartizione dei debiti, decide con ordinanza interlocutoria di rinviare la causa alla pubblica udienza per una trattazione approfondita.
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