Una società creditrice ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'associazione di categoria per il mancato pagamento di forniture commerciali. Tuttavia, una diversa società a responsabilità limitata di servizi, avente codice fiscale autonomo ma denominazione simile, ha proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo contestando il credito. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione rilevando il difetto di legittimazione della società opponente, estranea all'ingiunzione emessa verso l'associazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della società di servizi. Il debitore effettivo resta vincolato al pagamento, mentre l'opposizione promossa da un soggetto non destinatario dell'ingiunzione risulta priva di validità giuridica.
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