In un condominio formato da due soli proprietari, l'amministratrice di maggioranza fa approvare lavori di ristrutturazione sul terrazzo comune e ottiene un decreto ingiuntivo per riscuotere la quota di spesa dal proprietario di minoranza. Quest'ultimo si oppone al pagamento e chiede la demolizione delle opere, denunciando gravi violazioni urbanistiche, antisismiche e pericoli per la stabilità dell'edificio. I giudici di merito respingono l'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del proprietario dissenziente. Gli Ermellini chiariscono che i vizi di maggioranza rendono la delibera semplicemente annullabile entro trenta giorni. Al contrario, l'approvazione di opere edilizie abusive o pericolose per la sicurezza dello stabile determina una delibera condominiale nulla per illiceità dell'oggetto, vizio insanabile eccepibile in ogni momento.
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