La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società Venditrice, confermando che non si era verificata la conclusione del contratto di compravendita di 29 autobus usati con l'Azienda di Trasporti. I giudici hanno chiarito che lo scambio di fax e bozze non costituisce un accordo vincolante se mancano elementi essenziali come le schede tecniche dei mezzi e la verifica del chilometraggio, e se è presente la clausola 'salvo il venduto'. Inoltre, una lettera di messa in mora inviata dalla Società Venditrice direttamente al Comune dimostrava che quest'ultimo, e non l'Azienda di Trasporti, era il reale contraente designato. Di conseguenza, la Società Venditrice perde la causa e viene condannata a pagare le spese legali.
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