Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta di risarcimento per detenzione inumana o degradante presentata da un detenuto, ritenendo che i periodi di carcerazione (2003-2009 e 2010-2012) non fossero continui a causa di un periodo di libertà intermedio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del detenuto. I giudici di legittimità hanno stabilito che, in presenza di un unico decreto di cumulo per reati commessi prima dell'inizio della carcerazione, il rapporto esecutivo deve considerarsi unitario. Di conseguenza, la mancanza di continuità temporale tra i periodi di detenzione non impedisce la valutazione della domanda di risarcimento (sotto forma di riduzione della pena o indennizzo pecuniario), la cui competenza spetta sempre alla magistratura di sorveglianza se il soggetto è detenuto al momento della domanda. La decisione è stata annullata con rinvio.
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