Una donna, non indagata, chiede la restituzione di una somma di denaro sequestrata in casa durante l'arresto del marito per spaccio. Il Tribunale del Riesame respinge la richiesta perché presentata in ritardo, ritenendo che la sua presenza alla perquisizione facesse partire i termini. La Cassazione ribalta la decisione, chiarendo un principio fondamentale sui termini impugnazione sequestro probatorio: per il terzo estraneo al reato, il tempo per fare ricorso non decorre dalla sua presenza fisica al sequestro, ma dal momento in cui ha conoscenza legale e formale del provvedimento di convalida. La richiesta della donna era quindi tempestiva.
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