Due lavoratrici della scuola, assunte a tempo indeterminato dopo anni di precariato, hanno chiesto il riconoscimento dell'anzianità per i contratti a termine. La Corte d'Appello ha respinto la domanda qualificandola come richiesta di ricostruzione della carriera. Le lavoratrici hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice di secondo grado avesse frainteso la loro richiesta, mirata in realtà a ottenere gli incrementi stipendiali durante il periodo di precariato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che, se si contesta l'errata interpretazione della domanda da parte del giudice, occorre denunciare formalmente un vizio di nullità processuale per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non basta argomentare nel merito sulla fondatezza della domanda non esaminata. Di conseguenza, le ricorrenti hanno perso la causa e dovranno pagare il doppio del contributo unificato.
Continua »