Un lavoratore ha citato in giudizio degli enti pubblici per ottenere un risarcimento danni relativo a una procedura di assunzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice di merito secondo cui la pretesa era preclusa dal principio del giudicato implicito. La stessa domanda, infatti, era stata presentata in via subordinata in un precedente giudizio e, sebbene non esaminata esplicitamente, si considerava implicitamente rigettata a seguito dell'accoglimento della domanda principale.
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