Un professionista, danneggiato da condotte illecite di un pubblico ufficiale, un avvocato e un imprenditore, ottiene un risarcimento. In appello, i giudici riconoscono nella motivazione il diritto dell'avvocato di farsi rimborsare dagli altri due complici (regresso), ma omettono di inserire questa decisione nell'ordine finale (dispositivo). La Cassazione interviene, sancendo la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. Secondo i giudici, una divergenza così profonda tra il ragionamento e il comando finale invalida la decisione. La Corte ha quindi corretto direttamente la sentenza, inserendo nel dispositivo la ripartizione delle responsabilità e il diritto di regresso che era stato dimenticato.
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