Il Contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IVA notificata nel 2014, derivante da avvisi di accertamento del 1990 e 1991. In precedenza, la Cassazione aveva annullato con rinvio una sentenza favorevole al fisco, ma nessuna delle parti aveva riassunto il giudizio nei termini di legge. Di conseguenza, il processo si è estinto e l'atto impositivo originario è diventato definitivo. Il Contribuente ha quindi eccepito la decadenza della cartella di pagamento, poiché notificata oltre il termine di legge calcolato a partire dall'estinzione del processo. La CTR ha omesso di pronunciarsi su questo punto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che, in caso di mancata riassunzione, il termine di decadenza per la notifica della cartella decorre dal momento in cui il giudizio si estingue, e ha rinviato la causa per un nuovo esame.
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