L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a un farmacista il rimborso dell'IVA. Tuttavia, il contribuente era deceduto durante il giudizio di secondo grado e i suoi eredi si erano regolarmente costituiti. Nonostante ciò, l'Amministrazione finanziaria ha indirizzato e notificato il ricorso per Cassazione al contribuente defunto presso il suo vecchio difensore, anziché procedere con la corretta notifica del ricorso agli eredi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno chiarito che, se il decesso della controparte è noto nel processo, l'impugnazione deve essere tassativamente rivolta ai successori, anche se la sentenza precedente riporta erroneamente il nome del defunto. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate perde la causa e il diritto al rimborso viene preservato per gli eredi.
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