La Corte d'Appello ha confermato la condanna di un ente pubblico al risarcimento danni in favore degli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma da esposizione ad amianto. La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro, ribadendo che, quando il fatto illecito costituisce anche reato (nella specie, omicidio colposo), si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato stesso. È stata inoltre confermata la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ritenuta congrua sulla base delle Tabelle di Milano e delle prove raccolte sull'intensità del legame affettivo.
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