Una società alimentare ha richiesto la revisione dell'accertamento doganale per modificare il regime di importazione scelto per convenienza economica, a seguito di una modifica normativa retroattiva che rendeva più vantaggioso un altro regime. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la revisione è consentita solo per correggere errori involontari e non per annullare scelte imprenditoriali deliberate, anche se divenute meno convenienti. La Corte ha inoltre negato il rimborso per motivi di equità, non ravvisando una situazione eccezionale.
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