L'Agenzia delle Dogane ha contestato l'importazione di chiusini e caditoie in ghisa effettuata da un'azienda, pretendendo l'applicazione di un dazio del 2,7% (previsto per la ghisa malleabile) anziché dell'1,7% dichiarato (per la ghisa non malleabile). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, confermando che la ghisa a grafite sferoidale non può essere assimilata alla ghisa malleabile secondo i regolamenti europei dell'epoca. Di conseguenza, la corretta classificazione doganale delle merci importate tra il 2007 e il 2010 imponeva l'aliquota inferiore dell'1,7%. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il giudice non era obbligato a sospendere il processo sulle sanzioni in attesa del giudicato sull'avviso di rettifica, potendo invece riconoscerne l'autorità provvisoria. Vince l'azienda importatrice.
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