L'Agenzia delle Dogane ha contestato a un'azienda la classificazione doganale agevolata applicata all'importazione di alcuni "mobility scooter", ritenendo che dovessero essere tassati con l'aliquota ordinaria del venti per cento anziché con il dazio ridotto per veicoli per disabili. Dopo un primo rinvio della Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato l'agevolazione, basandosi sulle caratteristiche oggettive dei mezzi (larghezza inferiore a ottanta centimetri, velocità massima di dieci chilometri orari e dispositivi specifici per la disabilità). L'Agenzia delle Dogane ha proposto un nuovo ricorso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la classificazione doganale agevolata deve basarsi esclusivamente sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione d'uso intrinseca del prodotto alla data di importazione, rendendo irrilevante il fatto che il mezzo possa essere occasionalmente utilizzato anche da persone non disabili.
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