Il Tribunale del Riesame confermava la custodia in carcere per un Lavoratore portuale, accusato di far parte di un'associazione dedita al narcotraffico. La difesa contestava l'utilizzabilità chat criptate della piattaforma SKY-ECC, ottenute tramite Ordine Europeo di Indagine dall'autorità francese, lamentando la mancata conoscenza dei metodi di decrittazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena utilizzabilità delle prove. I giudici hanno chiarito che i messaggi acquisiti ex post costituiscono "dati freddi" (documenti informatici statici) e non intercettazioni in tempo reale. Pertanto, si applica la presunzione di legittimità degli atti compiuti all'estero. Inoltre, il trasferimento dei dati è avvenuto con il consenso dell'autorità giudiziaria francese che li deteneva legittimamente, rispettando pienamente le regole del contraddittorio e i diritti fondamentali dell'indagato.
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