Una società tedesca ha rivendicato dei beni da una società italiana fallita, basandosi su un contratto di vendita e leasing. La richiesta è stata respinta in primo grado per assenza di data certa del contratto, rendendolo non opponibile al fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, non per il merito della questione, ma a causa di un precedente giudicato formatosi tra le stesse parti, che aveva già stabilito l'inopponibilità del medesimo contratto.
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